Non applicazione della ritenuta sulle somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza circa il caso di un’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti, in dubbio sull’applicazione delle ritenute d’acconto sulle somme non disponibili per gli aventi diritto (Agenzia delle entrate, risposta 14 marzo 2024, n. 71).

L’articolo 1 del TUIR prevede che il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.

In relazione al concetto di ”possesso” del reddito, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. 

 

Nel caso di specie, l’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti intende versare al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 343, della Legge n. 266/2005, le somme relative alle posizioni degli agenti risultati irreperibili che derivano dai contributi versati dagli stessi e che sono stati investiti in polizze. Come previsto dal comma 345 del medesimo articolo 1, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge ed in particolare dall’articolo 2952 c.c..

In tale contesto l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.

Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza”, gli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme. Pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

 

Infine, l’Agenzia ricorda che non si applica alle associazioni l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.

Misure in favore delle persone anziane nel nuovo decreto legislativo

Il D.Lgs. n. 29/2024 contiene misure in favore della popolazione anziana, tra cui una prestazione universale di sostegno economico erogata dall’INPS finalizzata, in parte, a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici (D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29).  

E’ entrato in vigore lo scorso 19 marzo il D.Lgs. n. 29/2024 (cosiddetto Decreto Anziani) contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, tra cui alcune volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

 

Nei luoghi di lavoro, il datore deve garantire la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

 

Il datore di lavoro deve adottare ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti (articolo 5).

 

La prestazione universale

 

L’articolo 34 del decreto legislativo in argomento introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

 

La suddetta prestazione viene erogata dall’INPS, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti: a) un’età anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo (come definito ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del decreto); c) un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 18/1980, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

 

La prestazione universale – esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento – è erogata su base mensile ed è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

 

Formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, dovranno essere adottate linee guida per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l’offerta formativa per le professioni di cura, nonché all’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare (articolo 38).

 

Al fine di potenziare e riqualificare l’offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare, rivolti anche alla platea dei destinatari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico: convertito in legge il Decreto 

Tra gli interventi sul lavoro spiccano quelli urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei dipendenti delle imprese dell’indotto (Legge 15 marzo 2024, n. 28).

Il D.L. n. 4/2024 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico è stato convertito in Legge n. 28/2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le rilevanti modifiche subite dal provvedimento spiccano gli interventi sul lavoro, tra i quali quelli previsti dall’articolo 2-quinquies: ovvero gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale.

In particolare, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, viene riconosciuta, per il 2024, dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane.

Queste integrazioni al reddito sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Inoltre, per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

Gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

La Legge n. 28/2024 introduce anche in via sperimentale, con l’articolo 4-ter, per il 2024 e il 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, la possibilità che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Nell’accordo è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere tale accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dal 19 marzo 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l’eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell’operazione.

Il progetto, tra l’altro, l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie  per almeno 48 mesi. Al datore di lavoro, spetta nei casi previsti un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Viene anche consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Infine, per agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l’impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria

CCNL Acconciatura ed Estetica: trattative in stallo

Previsto il 21 marzo a Bologna il flashmob degli addetti al settore

Il contratto per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, è scaduto il 31 dicembre 2022. Dopo l’avvio della trattativa nel mese di settembre 2023, il negoziato è al momento in fase di stallo.
I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, con il termine delle trattative sempre più incerto, hanno deciso di intraprendere un percorso di mobilitazione, affinché si possa giungere in tempi brevi all’atteso rinnovo contrattuale. Pertanto il 21 marzo, in occasione dell’apertura della fiera internazionale, le federazioni hanno organizzato un flash mob per tenere accesi i riflettori sulla vertenza. Le OO.SS. lamentano l’atteggiamento dilatorio delle associazioni datoriali Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai, nonchè l’incapacità di trovare una sintesi e un punto di convergenza comune sull’aumento economico.
Per i sindacati, le risorse messe a disposizione dalle controparti sono insufficienti, in quanto non recuperano l’aumento del costo della vita. Filcams, Fisascat e Uiltucs, nel ribadire la disponibilità al confronto, pongono al centro del negoziato il tema del salario, ossia la definizione di un aumento contrattuale dignitoso ed in linea con gli accordi interconfederali dell’artigianato, con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e rendere il settore più attrattivo. In particolare la discussione sul trattamento economico dovrà tener conto della necessità di innalzare gli attuali minimi tabellari che non sono più sostenibili e di dare maggior riconoscimento alle professionalità e competenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
L’iniziativa pubblica mira quindi a denunciare il comportamento delle associazioni datoriali e delle imprese nel protrarre l’impasse contrattuale, e a dare voce alle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

CCNL Poste: sottoscritto l’accordo sul premio di risultato

Le Parti hanno ridefinito i crediti welfare da erogare a giugno 2024

Il 12 marzo scorso Poste Italiane S.p.A. e Slp-Cisl, Uil-Poste, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni hanno riconosciuto, ad integrazione di quanto concordato con il Verbale del 1° agosto 2023, ulteriori crediti Welfare aggiuntivi a carico dell’azienda nei confronti dei lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. che decidono di convertire il proprio Premio di Risultato in prestazioni opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma on line.
Pertanto, i crediti welfare riconosciuti nell’intesa del 1° agosto 2023 vengono ridefiniti, per il solo premio 2023 in erogazione a giugno 2024:
– credito welfare aggiuntivo pari a 100,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 10% del proprio premio;
– credito welfare aggiuntivo pari ad ulteriori 200,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale  e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 50% del proprio premio;
– credito welfare pari a 300,00 euro aggiuntivo rispetto agli importi precedenti , da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di
destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 90% del proprio premio.
| crediti welfare sono ridotti del 50% in caso di importo effettivo inferiore a 500,00 euro.
L’attribuzione del credito welfare potrà essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma, eventuali residui non potranno essere monetizzati.

Bonus psicologo 2022 e 2023, dati di fatturazione e presentazione domande

Fino al 31 maggio 2024 è possibile presentare le domande per accedere al bonus psicologo relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023 mentre, per l’anno 2022, l’INPS ricorda, tra l’altro, che gli psicoterapeuti devono inserire i dati di fatturazione entro e non oltre il 21 maggio 2024 (INPS, messaggi 18 marzo 2024, nn. 1152 e 1153).

L’INPS si occupa del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

 

Vengono ricordate alcune scadenze, sia relativamente all’anno 2022, sia all’anno 2023.

 

Bonus psicologo anno 2022

 

Per quanto riguarda la misura a valere sui fondi stanziati per l’anno 2022, attraverso lo scorrimento delle graduatorie è stato possibile ammettere ulteriori soggetti aventi diritto che hanno potuto visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180 giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.

 

L’INPS informa che, alla scadenza dei 180 giorni, ossia dal 26 marzo 2024, non sarà più possibile prenotare nuove sessioni di psicoterapia. 

 

Fa eccezione la regione Basilicata, per la quale la possibilità di prenotare le sedute di psicoterapia scadrà il giorno 6 maggio 2024, tenuto conto che lo scorrimento della relativa graduatoria è avvenuto in data successiva a quella degli altri territori.

 

In ogni caso, l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024: pertanto, a partire dal 22 maggio 2024, tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

 

Per ottenere il rimborso delle fatture è condizione necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) di iscrizione all’albo del professionista.

 

A conclusione delle operazioni e sulla base di eventuali risorse regionali e provinciali residue, potrà essere effettuato un ulteriore scorrimento delle rispettive graduatorie con riferimento alla domanda del Bonus psicologo per l’anno 2022. 

 

Bonus psicologo anno 2023 

 

Sulla base delle risorse stanziate per l’anno 2023, invece, l’INPS ricorda nel messaggio n. 1152/2024 che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

 

I richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, possono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato, o dalla home page del sito istituzionale – selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023” – o attraverso il Contact Center integrato.

 

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo a partire dal completamento delle attività per la definizione delle graduatorie.

 

 

Donazione ai discendenti di quote sociali: chiarimenti sull’imposta di donazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’imposta sulle successioni e donazioni da applicare in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti (Agenzia delle entrate, risposta 18 marzo 2024, n. 72).

L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo.

Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa. Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto.

 

La suddetta agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ”comproprietà”, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Nel caso in cui, poi, il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che, in sede di successione legittima del coniuge, l’istante ha ricevuto in comunione ereditaria, congiuntamente ai due figli e alla nipote, azioni rappresentative del 60% del capitale della Società. L’acquisizione del controllo della Società da parte della comunione ereditaria ha consentito l’applicazione al trasferimento mortis causa delle predette quote azionarie dell’esenzione. A seguito del decesso del de cuius la comunione ereditaria, formata dall’istante, dai due figli e dalla nipote dello stesso, ha già effettivamente acquisito il controllo della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione per il tramite del rappresentante comune, ponendo in essere il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4-ter intende agevolare.

L’Agenzia delle entrate sottolinea che i beneficiari della donazione che l’istante intende porre in essere già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione, già possiedono un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Pertanto, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della Società, l’atto con cui l’istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo, ma dovrà essere assoggettato all‘ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.

CCNL Assicurazioni Ina Assitalia: riprendono le trattative

Tra le richieste dei sindacati incrementi retributivi, un maggior numero di permessi ed un aumento dei buoni pasto 

Il 12 marzo scorso si sono incontrati l’organizzazione datoriale Anagina e le Organizzazioni sindacali Fist-Cisl, Fisac-Cgil,Una e Uilca al fine di riavviare le trattative, ferme dall’autunno 2022, per il rinnovo del CCNL applicabile agli impiegati amministrativi delle agenzie generali di Generali Italia Spa (ex Agenzie Ina Assitalia).
Anagina ha dato riscontro positivo in merito alla richiesta dei sindacati su un aumento retributivo e su una nuova proposta per la copertura sanitaria.
I sindacati, invece, ritengono insufficienti le proposte datoriali e hanno definito essenziali i seguenti aspetti:
– un rinnovo che consideri i 4 anni di vacanza contrattuale;
– un aumento economico che consideri l’aumento dei prezzi;
–  una copertura sanitaria integrativa fruibile e dignitosa;
– un aumento dei buoni pasto;
– un aumento dei permessi personali.
I sindacati hanno, pertanto, valutato positivamente l’incontro riservandosi di esaminare la documentazione richiesta ad Anagina.
Il prossimo incontro è fissato per il 25 marzo prossimo. 

Incentivo al posticipo del pensionamento, le decorrenze per il 2024

Illustrati i termini temporali per le diverse tipologie di lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 14 marzo 2024, n. 1107).

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) nella disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, comma 140), l’INPS ha fornito le decorrenze per l’accesso a tale beneficio in relazione alle diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel caso il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

CIPL Edilizia Industria Milano: stabilito l’EVR per l’anno 2024



Verificata l’erogazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione


Il 12 marzo 2024, le Parti Sociali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali per la conferma dell’Elemento variabile della retribuzione. Attestato l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri nel raffronto dei trienni 2020/2021/2022 e 2021/2022/2023, per l’anno corrente, l’EVR da corrispondere in quote mensili agli operai e agli impiegati (anche apprendisti) è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 31 dicembre 2023.




































Verifica per il riconoscimento dell’EVR nell’anno 2024
Parametro Peso ponderale Trienni di riferimento Dati a confronto Rilevazione del parametro
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% 2023/22/21 
con
2022/21/20
203.785
>
177.830
Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

2.048.899.016
>
1.717.032.955
Positivo
Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

244.154.002
>
207.034.660
Positivo
Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile 25% 2023/22/21 

con


2022/21/20

27.102
>
24.715
Positivo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l’anno 2024: 100%

Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2024 o per erogarlo in misura ridotta, pari al 65% dell’ EVR territoriale, dovranno rispettare previamente la procedura di verifica dei parametri aziendali da attivarsi obbligatoriamente entro il 30 ottobre 2024.