CCNL Cinematografia: proteste formali al Ministro della Cultura

Il Settore chiede certezze e tempistiche brevi

L’incontro organizzato dalle associazioni di categoria, “Vogliamo ancora un domani”, ha riunito più di 1500 persone al Cinema Adriano (centinaia anche le persone collegate in diretta streaming) tra registi, sceneggiatori, agenti ed altri protagonisti dell’industria, al fine di incitare il Ministro della Cultura a considerare urgentemente le proposte del Settore ed a promuovere un incontro per attuare le riforme in tempi brevi. 
Difatti, l’industria cinematografica e audiovisiva (che vanta 9.000 imprese, 95.000 posti di lavoro diretti e 114.000 nelle filiere connesse), avendo bisogno di certezze sui tempi di attuazione delle riforme, rimane a disposizione delle Istituzioni, sperando altresì, di continuare a far onore al cinema italiano. 

Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

La nuova Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS comunica che, con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (INPS, messaggio 8 aprile 2024, n. 1399).

Lo schema di Convenzione in questione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 

Tra le novità della Convenzione, si segnala la rideterminazione dei costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per l’erogazione servizio di riscossione dei contributi, ciò in considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio stesso.

 

L’INPS illustra poi le modalità con cui sarà applicata la trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, distinguendo tra due ipotesi.

 

Infatti, per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. 

 

Nel caso diverso in cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’INPS provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo. 

 

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line.

 

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione, avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare a mezzo PEC istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.

CIPL Edilizia Ferrara: definiti gli importi dell’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore


Il 14 marzo 2024 l’Ance Emilia, Cna Costruzioni, Confartigianata, Legacoop Estense, Confcooperative, di Ferrara e l’Agci Emilia Romagna, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per stabilire gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. Al fine di stabilire l’erogazione sono stati presi in considerazione gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 confrontati con la media degli stessi indicatori relativi al triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il confronto ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale degli indicatori. L’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi è riportato nella tabella di seguito e riferito alle aziende che riportano, previa verifica interna, due parametri positivi.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna evidenzia 1 solo parametro positivo, l’importo dell’EVR è di sotto riportato.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

CCNL Commercio Confesercenti: siglato l’accordo integrativo



Con l’accordo integrativo arrotondati gli importi delle tabelle retributive


Il 28 marzo scorso Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi siglata il 22 marzo 2024, improntando alcune specifiche e perfezionando le tabelle retributive. Nella fattispecie, in tema di classificazione del personale, al fine di individuare  e condividere profili professionali relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, è stata concordata l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali. 
Dal punto di viste retributivo, invece, le Parti hanno perfezionato la tabella degli aumenti retributivi mensili, prevista dall’art. 213 del contratto collettivo, con la sistemazione degli arrotondamenti, come riportato nelle tabelle di seguito.



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Per quel che concerne i criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

Tirocini curriculari, la Convenzione tra l’INPS e le Università

TIROCINI CURRICULARI, LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LE UNIVERSITÀ

L’INPS RENDE NOTO CHE, CON LA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 31 GENNAIO 2024, È STATA ADOTTATA LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI CON LE UNIVERSITÀ (INPS, MESSAGGIO 5 APRILE 2024, N. 1374).

L’INPS ha sottoscritto la nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

 

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) 6 mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

 

L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

 

Viene chiarito che i rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro e, pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

 

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, lo stesso potrà effettuare il tirocinio presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

 

Nella diversa eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

 

Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo che specifica anche gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in cui viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente.

 

Una volta approvato il progetto formativo, verranno realizzati gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

 

L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi mentre, le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono garantite dall’INPS.

 

Le singole convenzioni sono sottoscritte dai Direttori regionali e dai Direttori di coordinamento metropolitano con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, sono fornite le istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.

 

Intelligenza artificiale e SIISL, all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

Le tecnologie adottate mostrano all’utente e alle Agenzie per il lavoro, un “indice di affinità” rispetto al curriculum vitae individuale (INPS, messaggio 5 aprile 2024, n.1358).

L’INPS ha reso noto di aver sviluppato nell’ambito della piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.  

In particolare, il servizio è mirato, in via sperimentale, ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa. 

Con l’uso dell’intelligenza artificiale, il Sistema calcola, infatti, un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su SIISL rispetto a ciascun curriculum vitae.
Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il CV e l’offerta di lavoro selezionata e ha come obiettivo la semplificazione dell’interazione utente con la banca dati.
L’indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell’offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae. 

Nella valorizzazione delle variabili non sono utilizzati dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo, nel rispetto dei principi guida e della normativa in materia di trattamento dati in progetti di Intelligenza Artificiale.

L’indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) senza peraltro vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione: non sono mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa.

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

 

Distanze tra le Parti Sociali dal punto di vista degli incrementi economici

Si è svolto lo scorso 4 aprile 2024 l’incontro tra Federcasa e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, per il prosieguo della trattativa per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, relativo al triennio 2022/2024.
Dopo lo sciopero del 20 febbraio, le OO.SS. speravano in una proposta di parte datoriale diversa da quella già avanzata, in grado di rimettere in moto la trattativa. Federcasa, invece, in una nota inviata alla vigilia dell’incontro ha esposto la necessità di un riassetto complessivo del sistema, onde consentire alle Aziende di poter esperire il proprio mandato istituzionale, ossia quello di garantire il diritto all’abitare. Ha affermato inoltre di non riuscire ad andare incontro alle aspettative sindacali, ossia di un incremento tabellare che vada oltre il 6%
Le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno invece rivendicato la piena riuscita dello sciopero del 20 febbraio, rappresentando la necessità di un aggiornamento della proposta di aumento tabellare da parte di Fedecasa, nonchè lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per il riconoscimento degli arretrati per i contratti aziendali, per la formazione e per la definizione compiuta di un sistema di classificazione più in linea con le necessità di valorizzare la professionalità dei lavoratori.
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno aggiornato il tavolo di confronto per metà maggio e Federcasa si è impegnata a presentare una proposta di acconto sull’incremento tabellare.

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.