Buono fiere: domande dal 9 settembre


Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l’incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 02 settembre 2022).

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere.
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.


Startup siciliane: via libera alle istanze per il credito d’imposta


06 SETT 2022 L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022)

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud.
La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito. I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS


Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.


In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.


Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.


Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore


5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).


La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.


I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.


La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.


Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022


Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.


La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale


Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.


Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia



 


Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.


Mensa operai e impiegati


L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.


Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.


Trasferta: operai/impiegati


L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:


a) 1.a fascia: 8,50 € a/r


b) 2.a fascia: 14,50 € a/r


c) 3.a fascia: 18,50 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente


a) 1.a fascia: 17,00 € a/r


b) 2.a fascia: 27,00 € a/r


c) 3.a fascia: 31,00 € a/r


Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.


Reperibilità aziendale


La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:


Compenso giornaliero:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 7,00 € 9,00 € 12.00


In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:







16 ore


giorno lavorato

24 ore


giorno libero

24 ore


giorno festivo

€ 9,00 € 12,00 € 16,00

Fondo imprese creative: dal 06 settembre apre lo sportello


Al via dal 6 settembre l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative (Invitalia – Comunicato 30 agosto 2022).

La misura finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.


I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici:


– azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand


– design e design industriale


– incremento del valore identitario del company profile


– innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.


La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro.


La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.


La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino alle ore 10.00 del 22 settembre 2022.


La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia.


Rapporto di lavoro subordinato e onere della prova in capo allo stagista


2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508).


Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A..


Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.


I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio.


Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l’istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo.


Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione.


Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto.


A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da:


– retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;


– orario di lavoro fisso e continuativo;


– continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; – il – vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;


– inserimento nell’organizzazione aziendale.


Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.