INPS: prestazioni all’estero e accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022/2023


L’Inps ha fornito precisazioni sul pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023 (Messaggio 6 settembre 2022, n. 3286).

Al fine di razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Pertanto, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti: A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung  (DRV) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni; B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese; C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP); D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto; E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank NA a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.


Citibank NA avvia la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Svizzera, Citibank NA invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e tedesco.
Nelle citate lettere esplicative è indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita.
La lettera riporterà le seguenti informazioni:
-le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
-la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto);
-le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.
Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco.
Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Le informazioni in merito all’avvio dell’accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d’appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).
Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

Prorogata l’indennità mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa


Disposta la proroga, al 31.12.2022, dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.


 


Per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, è stata prevista la possibilità di richiedere alla Regione stessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’indennità in argomento è stata concessa dalla Regione Siciliana, in continuità con il precedente periodo, fino al 31 dicembre 2021.
Infine, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i succitati lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana, prevedendo la copertura dei relativi oneri pari a 1,4 milioni di euro per il 2022.
L’indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Inps (Messaggio Inps 3134/2022).

ANF lavoratori extracomunitari: istruzioni INPS


3 ago 2022 L’INPS, in applicazione al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, ha fornito istruzioni in materia di assegno per il nucleo familiare per i familiari, residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo, di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo. (Circolare 2 agosto 2022, n. 95).


Con la circolare in oggetto l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative in merito alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell’ANF ai fini del recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, in base alla quale la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

Requisiti del nucleo e reddituali


Per il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno rilevano:


– tipologia di nucleo familiare;


– numero dei componenti il nucleo familiare;


– reddito complessivo del nucleo familiare.


La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.


Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali.


Con riguardo al nucleo, in esso sono compresi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; rimane escluso, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato.


Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.


Con riferimento al reddito familiare, rileva quello assoggettabile all’IRPEF che sia stato conseguito dai predetti componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; questo ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.


L’Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Documentazione richiesta


Il cittadino straniero non appartenente all’Unione europea può utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.


Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.


Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.


Nei casi in cui non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all’estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l’ANF, gli stessi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Anche i redditi prodotti all’estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

Diritto e misura dell’ANF per familiari residenti in un Paese terzo


Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati i documenti che attestino:


– lo stato civile del richiedente;


– lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;


– il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);


– i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi per il periodo di riferimento della domanda di ANF;


– eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.


L’Istituto ricorda, altresì, che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi:


– inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;


– applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;


– riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022



L’INPGI ha fornito le istruzioni per la corretta esecuzione del versamento del contributo soggettivo minimo dovuto, per l’anno 2022, da giornalisti e pubblicisti che operano in forma autonoma. (Circolare 01 luglio 2022, n. 7).


Tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale per l’anno 2022.
Il contributo minimo è dovuto nella misura ridotta del 50 per cento dai giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni. In particolare, possono versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti) con decorrenza successiva al 31 luglio 2017.
Anche per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati (titolari di un trattamento pensionistico diretto) il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50 per cento di quello ordinario. La riduzione non si applica ai titolari di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e di assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili.


Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Ai fini dell’esonero è necessario comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Sono esentati dal versamento del contributo minimo, inoltre, i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31/07/2022 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2022 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica.
I giornalisti esentati dal versamento, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2022 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.


Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2022 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2023), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.


MISURA DEL CONTRIBUTO




























TIPO CONTRIBUTO

Contributo minimo ordinario

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)

Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

Reddito minimo di riferimento 2.184,39 1.092,20 2.184,39
Contributo Soggettivo (12%) 262,13 131,06 131,06
Contributo Integrativo (4%) 87,38 43,69 87,38
Contributo di maternità 40,39 40,39 40,39
Totale contributo minimo 2022 389,90 215,14 258,83


TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO


Il pagamento del contributo minimo per l’anno 2022 deve essere effettuato entro il 31 Luglio 2022, utilizzando il Modello F24-accise. In sede di compilazione del Modello di pagamento devono essere utilizzati i seguenti codici:
– Ente = P
– Provincia = (lasciare vuoto)
– Codice tributo = G001
– Codice identificativo = 22222
– Mese = 01
– Anno di riferimento = 2022


In alternativa il pagamento può essere effettuato mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.

Pensione di reversibilità: i tagli non possono superare i redditi aggiuntivi


La pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con redditi aggiuntivi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi stessi (Corte Costituzionale, Sentenza 30 giugno 2022, n. 162).


Tanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, co. 41, L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.


La Consulta ha accolto la questione sollevata dalla Corte dei conti, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti dell’INPS dalla titolare di un trattamento di reversibilità che, pur avendo goduto del cumulo tra detto trattamento e i propri redditi aggiuntivi maturati per due annualità, si era vista applicare decurtazioni della pensione in misura superiore a detti redditi.


Sul punto i Giudici hanno evidenziato che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico; difatti, il legislatore, prevedendo limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell’esercizio della sua discrezionalità, procede a bilanciare i diversi valori coinvolti, modulando la concreta disciplina del cumulo.
Ciononstante, la regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, quando comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i confini della non irragionevolezza.
La disciplina applicata nel caso in questione, al contrario, non risulta rispettosa dei predetti criteri, nella parte in cui consente all’istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell’anno di riferimento.
Da tanto consegue un’alterazione del rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l’ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell’istituto della reversibilità.
Pertanto, al fine di ricondurre a ragionevolezza il meccanismo applicabile – sancisce la Corte – è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità operate in ragione del possesso di un reddito aggiuntivo: in ipotesi di cumulo con redditi ulteriori, la pensione di reversibilità può subire decurtazioni solo fino alla concorrenza dei medesimi redditi.


Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: anno 2022



L’Inps fornisce istruzioni sui contributi, per l’anno 2022, dei concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (Inps, circolare n. 77/2022).


La quota dell’aliquota della contribuzione posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%.











Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti


Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Concedente Concessionario Totale
20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,59%


 


Per la riduzione degli oneri sociali, per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:












Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%


L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione:







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono così stabiliti:







Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Giornalisti: gli effetti del passaggio all’AGO Inps


Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1


Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT


Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali “SPID”.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio “istanze on line”, attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS “https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet”, tramite SPID.


GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO


Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO “GIOVANNI AMENDOLA”


Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola” non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”


Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.


Domanda di invalidità civile: nuova modalità di allegazione della documentazione sanitaria


L’Inps ha comunicato che è stato modificato il servizio di domanda onlinemediante cui, a partire dal 20 giugno 2022, i cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, possono allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo aver acquisito la domanda (messaggio del 21 giugno, n. 2518).


L’Istituto informa che, al fine di garantire un’ulteriore semplificazione del procedimento, in linea con la recente normativa, con il progetto PNRR INPS n. 9 “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, è stato modificato il servizio di domanda online che consente, a partire dal 20 giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda, attraverso la funzione “Allega documentazione sanitaria”.
L’Inps evidenzia, altresì, l’avvenuto inserimento della nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda.


Tale servizio di allegazione può essere utilizzato fino alla conclusione dell’iter sanitario anche dai cittadini che in precedenza hanno presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione.

INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.


Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).


Esonero contributivo per aziende dei settori turismo e stabilimenti balneari


Vista l’autorizzazione UE del 7 giugno 2022, le aziende dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, e per le conversioni a tempo indeterminato dei predetti contratti, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione (Circolare 10 giugno 2022, n. 67).

Il Decreto Sostegni-ter (art. 4, co. 2, D.L. n. 4/2022) ha stabilito per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.
L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Considerata l’applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che è stata rilasciata il 7 giugno 2022 (decisione C(2022) 3835 final).

SOGGETTI BENEFICIARI


Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo (strutture ricettive, bar, gelaterie, pubblici esercizi e ambulanti per la somministrazione di alimenti e bevande) e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI


L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e per la conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della medesima finestra temporale (1/1-31/3/2022).
L’agevolazione può essere riconosciuta anche:
– in caso di rapporto a tempo parziale (in tal caso però la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro);
– ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.


Devono ritenersi escluse, invece, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche nell’ipotesi in cui prevedano la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità.

MISURA DEL BENEFICIO


L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità o fino a 6 mensilità in caso di conversione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.


Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. A tal fine sono esclusi:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
– il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, è prevista inoltre la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino ad un massimo di 3 mesi. Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per l’assunzione a termine, e il rapporto sia convertito a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL BENEFICIO


L’esonero contributivo è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
– assenza, presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.


L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato, determina la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In caso di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore.


L’esonero non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

COMPATIBILITÀ


L’esonero è concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, e in particolare delle seguenti condizioni:
– importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– impresa che non fosse già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ad eccezione di Micro e P.M.I. purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.


L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ACCESSO AL BENEFICIO


Ai fini del riconoscimento dell’esonero, il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’invio delle domande di ammissione è consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare nella domanda è quella rapportata al tempo pieno, in quanto sono le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.