Nuovo Patent box, la circolare con i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (Agenzia delle Entrate, nota 24 febbraio 2023).

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime ma con alcune differenze, come ad esempio il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box (n. 5/E/2023) e il provvedimento n. 52642/2023, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo, a seguito della consultazione pubblica con gli operatori del settore che si è conclusa lo scorso 3 febbraio 2023, 

 

Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo regime agevolativo può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021. L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

L’Amministrazione finanziaria fornisce altresì alcune indicazioni sul regime transitorio. Al riguardo, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.