Tutela assicurativa degli studenti: l’erogazione delle prestazioni sanitarie

Forniti chiarimenti in materia di prestazioni integrative riabilitative in caso di frequenza della scuola durante il periodo di inabilità temporanea (INAIL, nota 5 dicembre 2024, n. 11322).

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

L’Istituto, peraltro, è intervenuto in materia per rispondere ad alcuni quesiti e lo ha fatto innanzitutto osservando che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n.
1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28).

In effetti, l’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del D.L. n.113/2024, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.

Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo
dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il
sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Inoltre, aggiunge l’INAIL, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

CCNL Vigilanza Privata: disciplinate le modalità di erogazione dell’Una Tantum

Le Parti Sociali hanno definito le modalità di erogazione dell’Una Tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024

Agci, Anivp, Assiv, Confcooperative Lavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in data 2 dicembre 2024 hanno disciplinato le modalità di erogazione dell’Una tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024. I lavoratori aventi diritto all’erogazione delle tranche di Una Tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità:
– prima e seconda tranche di 135,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli d’inquadramento e per i lavoratori part-time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l’avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024;
– terza tranche pari a 130,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time) con la retribuzione del mese di settembre 2025, a condizione che sia ancora in forza al momento dell’erogazione della tranche. Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall’impresa uscente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e I’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni sopra previste.
Le Parti Sociali hanno precisato che gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 

CIPL Agricoltura Operai Brindisi: sottoscritto il contratto di rinnovo

Previsti aumenti del 4% a partire da ottobre 2024 e maggiori tutele per gli operai agricoli

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno siglato il il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, scaduto il 31 dicembre scorso, con validità fino al 31 dicembre 2027
Il contratto prevede l’incremento delle retribuzioni del 6,5% da corrispondere attraverso due tranche:
– 4% con decorrenza 1° novembre 2024;
– 2,5% dal 1° gennaio 2025. 
Tra i temi principali, è stato trattato quello della parità di genere, del contrasto al lavoro nero e delle evasioni ed elusioni contributive. Invero, con il rinnovo si è voluto stimolare l’adesione alla Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità e sollecitare la sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità di Brindisi al fine di promuovere iniziative efficaci di contrasto alla intermediazione illegale, al lavoro nero ed alla elusione ed evasione contributiva, attraverso piani di vigilanza attiva rivolta alle sacche di reticenza ala legalità e trasparenza; promuovere e realizzare piani di apprendimento linguistico e di formazione mirata; attivare corsi per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza. 
Di seguito, gli ulteriori punti qualificanti del contratto: promuovere azioni positive sulle questioni del trasporto e delle politiche abitative valorizzando e qualificando il lavoro del tavolo permanente Prefettizio per il contrasto al caporalato; implementare le misure di sostegno integrativo ai lavoratori garantendo la tutela con misure che sappiano colmare le lacune della previdenza e della sanità pubblica e della previdenza integrativa nazionale; sperimentare, ove possibile, l’introduzione di pratiche di contrattazione aziendale finalizzate alla gratificazione dell’impegno lavorativo in situazioni di comprovata crescita economica.

I chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione dell’agevolazione “Prima casa under 36”

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall’ articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).

L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.

 

L’agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».

 

Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.

In altre parole, conclude l’Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.

 

CCNL Funzioni Locali: report sulla trattativa in corso per il rinnovo 2022-2024

Al centro dell’incontro il confronto sugli aspetti retributivi e normativi. Le posizioni restano distanti, prossimo incontro per il 17 dicembre

La Uilf-Pl ha reso noto con un comunicato stampa del 2 dicembre 2024, il report sull’ottavo incontro tenutosi presso l’Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quel che riguarda gli argomenti trattati, nella fattispecie, le clausole contrattuali proposte e modificate dall’Aran, le OO.SS. hanno ribadito la necessità di costituire il fondo risorse decentrare e di utilizzare il fondo dell’anno precedente, oltre al piano triennale del fabbisogno personale. Occorre anche estendere i tempi di vestizione a tutti i dipendenti del comporto che necessitano dell’uso della divisa. In materia di straordinario, l’Aran ha chiarito che la destinazione di risorse è legata ai progetti finanziati da norme comunitarie, nel rispetto del tetto del fondo. I Sindacati hanno espresso la propria contrarietà sull’utilizzo di risparmi derivanti dalla quota delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Per le ferie ad ore, si è chiesta l’estensione anche agli enti locali della disciplina prevista per le regioni. Sul welfare integrativo si è chiesto il finanziamento con le risorse a bilancio. 
Rispedita nuovamente al mittente la proposta dell’Aran di un incremento salariale di 128,00 euro, corrispondenti al 94% della somma complessiva di 136,00 euro, destinando la somma residua di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Per quanto concerne questa quota, si potrà aggiungere al massimo lo 0,22% del monte salari 2021 da suddividersi tra comparto e EQ che andrebbe ad alimentare la parte variabile del Fondo. Tuttavia, questo potrà avvenire previa approvazione dell’attuale testo della legge di stabilità. Inoltre, non sono previsti arretrati contrattuali sull’anno 2022 e 2023. 
Il prossimo incontro è previsto per il 17 dicembre. 

Autoliquidazione 2024-2025: disponibile la  “Comunicazione Basi di Calcolo”

Dal 3 dicembre 2024 il servizio online è disponibile sul sito dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL, nota 4 dicembre 2024, n. 11783).

L’INAIL comunica che dal 3 dicembre scorso è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” sul proprio sito istituzionale il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 nei Servizi Online disponibili sul sito istituzionale.
Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
Dal 10 dicembre 2024 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L’INAIL rammenta che per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge n. 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata
ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2024-2025 il sistema non ha ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non sono presenti.

MIMIT: firmato il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”

Firmato il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle PMI finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 5 dicembre 2024).

Il MIMIT rende noto che le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, a valere sull’investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

 

Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30mila euro e non superiori a 1milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

– l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
– sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
– diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

 

Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.
 

Codice di condotta per i produttori di software gestionali: arriva l’ok del Garante per la privacy

L’Autorità ha approvato il documento che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese del settore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 3 dicembre 2024, n. 529).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato la sua approvazione al Codice di condotta di Assosoftware, Associazione italiana dei produttori di software in Italia, che riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione dei software gestionali (SWH).

Questi programmi, destinati ad aziende, associazioni, professionisti e pubblica amministrazione, vengono utilizzati per l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, assistenziali e gestionali, la redazione dei bilanci, la gestione del personale e gli adempimenti societari, con un impatto dunque notevole sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

In particolare, consentono l’automazione dei processi interni delle imprese relativi alla gestione delle fatturazioni, dei rapporti con i clienti, mentre per i professionisti, la gestione delle attività di contabilità, tributarie, lavoristiche, legali.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Codice si propone di definire una serie di regole e di misure tecniche ed organizzative affinché i software prodotti e resi disponibili sul mercato dalle imprese aderenti ad Assosoftware siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Questo al fine di favorire il rispetto del Regolamento UE e di rendere disponibili ai clienti idonei strumenti per adempiere agli obblighi di protezione dei dati riguardo ai trattamenti svolti tramite i software.

Oltre ad approvare il Codice di condotta, l’Autorità ha anche accreditato il relativo Organismo di monitoraggio, composto da esperti nel settore dell’ICT, con particolare riferimento ai profili di protezione dei dati personali. Il Codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.278 del 27 novembre.
 

 

CCNL Istituti Investigativi: siglato il rinnovo contrattuale



Il rinnovo contrattuale prevede due tranche di aumenti, l’erogazione della seconda tranche di Una Tantum e novità normative


In data 26 novembre 2024 le organizzazioni datoriali Aiss, Federterziario e Piuservizi, insieme alla Federazione nazionale Ugl Sicurezza civile e con il supporto tecnico di Ancl hanno siglato il rinnovo del CCNL per il settore della vigilanza, investigazioni, security, safety, servizi di controllo, steward e servizi ausiliari alla sicurezza. Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027, sostituendo il precedente che era scaduto il 31 maggio 2020. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento salariale in due tranche: gennaio 2025 e gennaio 2026, differente sulla base del divisore applicato. Per il Quadro è prevista un’indennità di funzione pari a 150,00 euro.










































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 173 1.645,00 1.670,00
2 173 1.440,00 1.460,00
3 173 1.340,00 1.380,00
4 173 1.280,00 1.310,00
5 173 1.195,00 1.245,00
6I 173 1.075,50 1.120,00









































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 182 1.730,58 1.756,88
2 182 1.514,91 1.535,95
3 182 1.409,71 1.451,79
4 182 1.346,59 1.378,15
5 182 1.257,62 1.309,77
6I 182 1.131,45 1.178,79









































Livello Divisore mensile Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro   1.900,00 1.950,00
1 196 1.863,70 1.892,02
2 196 1.631,45 1.645,10
3 196 1.518,15 1.563,47
4 196 1.450,17 1.484,16
5 196 1.353,87 1.410,52
6I 196 1.218,49 1.269,47

È prevista l’erogazione di un’indennità di presenza pari a 0,60 euro per tutte le ore effettivamente lavorate. L’indennità sostituisce l’elemento di garanzia retributiva. Viene riformulato anche il salario di ingresso per promuovere una maggiore stabilità occupazionale. Infatti per il livello 6I è previsto, per i primi 12 mesi un salario di ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del 5° livello, con l’esclusione dell’indennità di presenza; indennità che viene riconosciuta per il mesi successivi. 
Con il protocollo straordinario del 26 giugno 2024, viene stabilita l’erogazione di una Una Tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. Con il rinnovo viene stabilita l’erogazione della seconda tranche pari al 50% per il mese di luglio 2025. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, l’Una Tantum viene erogata nella misura del 70%. Gli importi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 























Livello Una Tantum 1.7.2025
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00

Dal punto di vista normativo, invece, con il rinnovo vengono riorganizzate le aree professionali in 4 nuove categorie, ampliando l’applicazione del contratto alle aziende che operano nei settori safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze. Novità anche per i contratti a termine, lavoro stagionale, banca ore. In materia di welfare, è stato incrementato il contributo al fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Fondo Fasda: riapertura campagna iscrizione familiari e pensionati

Dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare

Il Fondo Fasda ha informato che anche per il 2025 per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia è prevista l’attivazione delle Campagne “Familiari” e “Pensionati”.
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscrivere il proprio nucleo familiare al Fondo a partire dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, scegliendo tra:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni”.
Per i Pensionati già iscritti al Fondo, i pensionandi e i loro familiari fino all’ottantesimo anno di età, sarà possibile scegliere, dal 16 dicembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il “Piano sanitario Pensionati”.
Per ulteriori approfondimenti sui costi e sulle procedure si rinvia al sito del Fondo.