Diventa Legge il decreto sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E’ entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che “Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell’art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l’attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

 

CCNL Cooperative sociali: incontro tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative per il rinnovo del contratto

Continua il confronto tra le Parti Sociali sul campo di applicazione del contratto e sulla classificazione del personale 

Mercoledì 3 maggio nella sede di ConfCooperative a Roma è proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e le Centrali Cooperative sul rinnovo del contratto applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le Parti Sociali, sin dall’inizio delle trattative, hanno posto l’attenzione sul campo di applicazione del contratto, per il quale si inizia finalmente a delineare una possibile mediazione. Hanno convenuto altresì di sospendere il tema per poi riprenderlo a valle della discussione sui lavori delle tre commissioni tecniche relative all’aggiornamento della classificazione del personale, al fine di analizzare le risultanze prodotte dalla prima commissione relativa all’area tematica istruzione e formazione.
L’incontro della scorsa settimana, affermano le OO.SS., ha da subito evidenziato le diverse sensibilità e posizioni presenti al tavolo, relativamente al corretto inquadramento dei profili impiegati nei servizi del sistema integrato 0-6, a quelle legate alle ore non frontali di lavoro e più in generale al calendario scolastico.
La discussione sia in ordine alla parte normativa che a quella economica è stata poi rinviata ai prossimi incontri.
I sindacati hanno infine condiviso con le Centrali l’esigenza di intensificare l’agenda dei lavori con l’obiettivo di arrivare in tempi celeri al rinnovo contrattuale scaduto da 3 anni.

CCNL Colf (Federproprietà): sottoscritto il rinnovo contrattuale

Importanti novità per il personale di comparto

In data 4 maggio 2023, è stato sottoscritto a Roma, tra la Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini),Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal, il rinnovo del CCNL Colf (Federprorietà), su cui è ammessa la contrattazione di secondo livello in sede territoriale, applicato ai lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, rientrando in questa categoria, anche coloro che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Tra le novità, si riportano di seguito gli inquadramenti lavorativi:
– Prima Categoria Super, euro 1.482,94;
– Prima Categoria, euro 1.419,60;
– Seconda Categoria Super, euro 1.083,26;
– Seconda Categoria, euro 1.039,58;
– Terza Categoria, euro 939,12;
– Quarta Categoria, euro 859,81.
Per quel che concerne le prestazioni discontinue di assistenza notturna, è prevista una maggiorazione pari al 20%. Invece per le prestazioni esclusivamente d’attesa, il contratto prevede una categoria unica con la retribuzione di euro 680,00.
In ogni caso, preme sottolineare, che la trattativa tra le Parti prima del rinnovo, è risultata sempre lineare, poiché la condivisione di obiettivi relativamente alla nuova sottoscrizione, appare sempre comune.
Difatti, ciò che le Parti hanno cercato di curare, è di rispondere alle esigenze dei lavoratori e lavoratrici del settore. Quello a cui auspicano poiché in programma, è di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, promosse poi da Ebilcoba, l’Ente Bilaterale che si occuperà di stipulare una ottimale convenzione con una compagnia assicurativa.
In conclusione, le Organizzazioni Sindacali hanno ipotizzato anche che la stessa parte versata dal lavoratore dovrà esser versata dal datore di lavoro a titolo di welfare.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro

Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulla riduzione del cuneo fiscale, sui contratti a termine e introduce varie misure di inclusione sociale e lavorativa (D.L n. 48/2023).

Il D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023 ed entra in vigore nello stesso giorno. Il provvedimento introduce, tra l’altro, misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo dell’occupazione, intervenendo innanzitutto sul cosiddetto “cuneo fiscale“, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui. 

Riduzione del cuneo e fringe benefit

In particolare, il Decreto Lavoro incrementa di 4 punti percentuali, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima. L’esenzione è innalzata pertanto dal 2 al 6% e fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Viene inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si tratta dei beni ceduti e  dei servizi prestati dai datori di lavoro ai dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Nei Fringe benefit sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Prevista anche una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Modificate le causali per i contratti a termine

Viene modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Contrasto alla povertà e accesso al lavoro

Introdotta dal 2023 una misura nazionale di contrasto alla povertà che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF. Il beneficio verrà erogato dall’INPS.

Le persone in grado di lavorare con una età compresa tra i 18 e i 59 anni  decadranno dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale a determinate condizioni. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della misura in questione potranno fruire di incentivi nella forma di un esonero contributivo. 

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. 

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente. 

 

 

 

CCNL Penne, spazzole e pennelli: siglata l’Ipotesi di Accordo sul rinnovo contrattuale

Nuove proposte per la parte economica e per la parte normativa contrattuale

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (Assoscrittura), l’Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori relative materie prime (Assospazzole), entrambe iscritte a Confindustria, hanno siglato l’Ipotesi di Accordo relativa al rinnovo del CCNL Settore penne, spazzole e pennelli, scaduto il 31 dicembre 2022 e con vigenza triennale. Tale Ipotesi verrà poi sottoposta alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione definitiva.
Di seguito le importanti novità.
Parte economica
Previsto un aumento complessivo (Tec) nel triennio 2023-2025 di euro 173,00.
Circa i minimi (Tem), l’aumento del salario sarà pari ad euro 160,00, per il Livello 3°S, ed erogati in 3 tranche:
60,00 euro da maggio 2023;
50,00 euro da maggio 2024;
50,00 euro da giugno 2025.
Il montante complessivo corrisponderà invece a circa 3.600,00 euro.
Welfare contrattuale
Per ciò che concerne il welfare contrattuale, è previsto un incremento dello 0,3% del contributo per la previdenza complementare a carico delle Aziende, l’incremento di euro 15,00 del contributo al Fondo Sanitario Integrativo Sanimoda ed euro 2,00 mensili per l’assicurazione per la non autosufficienza.
Elemento perequativo
L’elemento perequativo, ammontare annuale corrisposto ai lavoratori dalle Aziende che non attuano la contrattazione di secondo livello, vedrà un aumento, passando da euro 300,00 euro ad euro 330,00.
Al Livello 1° di inquadramento è previsto un incremento pari ad euro 281,00 nei tre anni, al fine di ridurre l’attuale differenza salariale con il secondo livello.
Parte normativa
In materia di conciliazione tempi vita-lavoro viene aumenta al 12% la percentuale di domande per il lavoro part-time in caso di rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Altresì, viene introdotto il diritto a permessi per i periodi di inserimento dei figli presso asili nido e scuole dell’infanzia. Previsto è anche il diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita. Aumentato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
Per quel che riguarda il lavoro supplementare, viene incrementata la percentuale di maggiorazione al 26%, nonché la percentuale di maggiorazione in caso di clausole elastiche al 18%.
Banca ore solidale
Per tale istituto sono previste delle linee guida per la sua attivazione a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità.
Congedi
Viene altresì recepita la normativa in materia di congedi di paternità obbligatoria ed utilizzo dei permessi relativi alla L. n. 104/92, su base oraria.
Pari opportunità
Si provvede ad un’implementazione dell’articolo concernenti le azioni positive per le pari opportunità con, come obiettivo, l’attivazione congiunta di politiche e misure concrete atte a ridurre il divario di genere.

 

CCNL Autostrade: stabiliti gli importi del premio di risultato 



L’importo del Premio verrà erogato in un’unica tranche nelle competenze di maggio 2023


Il 18 aprile 2023 la Direzione Autostrade per l’Italia e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità, si sono incontrate per valutare l’andamento degli indicatori e misurare la loro incidenza, al fine di stabilire l’importo del premio di produttività per l’anno di erogazione 2023, riferito ai risultati raggiunti nel 2022, così come stabilito nel verbale di accordo del 15 aprile 2021. 
I valori stabiliti dalle Parti portano ad un risultato complessivo del premio pari a 2.184,00 euro per un livello C, riparametrato poi per gli altri livelli. L’importo del Premio verrà erogato in un’unica tranche, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di Aspi, nelle competenze di maggio 2023. Per la detassazione e decontribuzione degli importi erogati, quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Nell’incontro è stato altresì presentato il nuovo portale welfare e le Parti Sociali hanno confermato i precedenti accordi in materia di conversione del premio.

































Parametri Livello Importo 
235 A 3.467,84
210 A1 3.098,92
185 B 2.730,00
169 B1 2,493,89
148 C 2.184,00
135 C1 1.992,16
100 D 1.475,68

 

Ebinter Treviso: maxi pacchetto di aiuti per i dipendenti del terziario

Caro bollette, famiglia, formazione e salute tra gli interventi 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto una serie di interventi per l’anno in corso definiti in aiuti, sostegni alla maternità e paternità, alla cura, alla formazione, al sostegno al reddito e al welfare.
Destinatari sono i dipendenti di aziende del terziario associate in regola con l’iscrizione (da almeno 6 mesi). Non sono richiesti l’Isee o altre certificazioni e non vi è limite di reddito. Si può accedere dall’area riservato del sito: www.ebicom.it o tramite gli sportelli welfare presso le Organizzazioni sindacali di categoria, Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e UiltuCS-Uil.
Figli, maternità e paternità
Previsti 2.000 euro per le aziende che confermano il lavoratore sostituto al rientro della dipendente dal congedo obbligatorio per maternità e 500,00 euro al mese, per un massimo di 3 mesi, di contributo per la sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.
Stabiliti 1.500 euro annui per i lavoratori con figli disabili relativamente a spese connesse alla disabilità non rimborsabili dal SSN.
Scuola, formazione e salute
Previsti per i figli di dipendenti:
200,00 euro all’anno per figlio al nido;
– da 150,00 a 250,00 euro (con scaglioni progressivi) per contributi di testi scolastici o abbonamenti trasporti pubblici per figli a medie e superiori;
300,00 euro all’anno per figlio per rimborso tasse universitarie.
Stabilito un contributo di 500,00 euro per i lavoratori studenti che frequentano l’Università.
Previsto un contributo per l’attività sportiva relativa a abbonamenti a società sportive affiliate Coni o altre Federazioni nazionali o regionali:
100,00 euro all’anno per il lavoratore;
200,00 euro all’anno per ciascun figlio a carico.
Rimane il contributo malattia per il superamento del periodo di comporto pari a 20,00 euro lordi giornalieri per 6 giorni settimanali per un massimo di 90 giorni all’anno.
Caro Bollette
Per i lavoratori con Isee 2023 inferiore a 24.000 euro previsto un bonus per rimborso delle bollette di energia elettrica e gas fino ad un massimo di 200,00 euro.

 

Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti saranno a disposizione, nel Cassetto Previdenziale INPS, gli avvisi bonari riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 (INPS, messaggio 4 maggio 2023, n. 1619).

L’INPS rende noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza febbraio, maggio, agosto e novembre 2022 nonché febbraio 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti.

 

I soggetti interessati possono reperire i suddetti avvisi seguendo il percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

 

L’Istituto, inoltre, invierà una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, lo potrà comunicare utilizzando l’apposito servizio presente sul “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

 

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Sospensione versamenti contributivi territorio di Lampedusa e Linosa: le istruzioni per la ripresa

L’INPS fornisce istruzioni operative e contabili riguardo alla ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro e i lavoratori che svolgono attività nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1604).

Come noto, l’articolo 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 126/2020, e successive modificazioni, ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre 2020 (termine poi differito all’8 gennaio 2021 come da circolare INPS n. 158/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Successivamente, il termine per i versamenti di cui sopra è stato prorogato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 198/2022 alle seguenti date: 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

I soggetti interessati sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

 

L’INPS specifica che la proroga in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel citato territorio.

 

I contributi sospesi possono essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione, ricordandosi che, in quest’ultimo caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

I datori di lavoro con dipendenti, per i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020, effettueranno il pagamento mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01” – per i crediti ancora in fase amministrativa – mentre, per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

 

Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.

 

In caso di pagamento rateizzato, i versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

 

Riguardo ai datori di lavoro domestico, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati utilizzando il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.

 

Nel messaggio in commento, inoltre, l’INPS riporta le istruzioni operative per i versamenti dei contributi sospesi da parte degli artigiani e commercianti, dei committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola e dei lavoratori agricoli autonomi. Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

CCNL Misericordie: mancato accordo sul rinnovo del CCNL

Si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero del Lavoro per maggiori tutele nei confronti dei lavoratori impiegati nei servizi di emergenza urgenza

Il 2 maggio presso il Ministero del Lavoro si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente impossibilità di trovare una soluzione per la tutela dei lavoratori e lavoratrici impiegati nei servizi di emergenza urgenza.
Infatti, i lavoratori del settore dopo mesi di trattative volte a confluire il settore nel CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas hanno proclamato lo stato di agitazione.
Secondo questi ultimi sussiste una forte disparità di trattamento tra i lavoratori dei servizi di emergenza urgenza a cui è applicato il CCNL Misericordie rispetto ai lavoratori impiegati nel servizio di emergenza urgenza di Croce Rossa Italiana e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas.