CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi


Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199).

L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.