Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: testo del decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75, il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Il nuovo Decreto n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce disposizioni urgenti:

  • in materia di agevolazioni fiscali;

  • di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, sopprimendo il primo periodo, comma 3-bis, dell’articolo 2 D.L. n. 11/2023 e introducendo un nuovo comma 3-ter.1 che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Prevista, inoltre, la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del suddetto D.L. n. 11/2023.

I successivi commi dell’articolo 1 del Decreto sulle agevolazioni fiscali prevedono, poi, i casi in cui le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute.

All’articolo 1, comma 5, viene inoltre stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 11/2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Con le disposizioni previste all’articolo 2 del D.L. n. 39/2024 vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis.

In particolare viene chiarito che la sostituzione delle comunicazioni dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1 al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

 

A seguire, l’articolo 3 stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

I soggetti tenuti ad effettuare tale trasmissione di informazioni e le relative variazioni, sono:

– coloro che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

– coloro che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sempre sul D.L. n. 34/2020, inserisce all’articolo 121 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006″.

 

L’articolo 6 del Decreto stabilisce, poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

Infine, rientra tra le disposizioni urgenti in materia fiscale dell’articolo 7 del Decreto, la previsione che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.