Procedura di riversamento spontaneo crediti d’imposta R&S: aggiornati i termini e il modello

L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262).

L’Agenzia delle entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 169262/2024, ha apportato modifiche al provvedimento n. 188987/2022, in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura.

Alla luce delle modifiche attuate, i nuovi termini previsti sono:

  • 30 luglio 2024, per la presentazione del modello contenente la richiesta di regolarizzazione;

  • 16 dicembre 2024, per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;

  • 16 dicembre 2025, per il versamento della seconda rata;

  • 16 dicembre 2026, per il versamento della terza ed ultima rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

Al mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, consegue il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi a decorrere dal 17 dicembre 2024.

 

Contestualmente alle suddette modifiche apportate al provvedimento n. 188987/2022, l’Agenzia ha anche approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce il precedente.

Tale modello prevede la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.