Applicazione illegittima del contributo di solidarietà: decorrenza degli interessi

Gli interessi legali sulle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

È stata confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
I giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo, avevano ritenuto, inoltre, che gli interessi legali sulle somme in questione decorressero dalla data di ciascun prelievo.


La Cassa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, sostenendo, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa stessa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.


La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando preliminarmente che l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. Lgs. n. 509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula, pertanto, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.


I Giudici di legittimità non hanno mancato, altresì, di evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi, nei casi come quello di specie, decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, difatti, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, conseguentemente gli interessi maturati devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.


Call-off stock anche per la sostituzione dell’originario destinatario della merce


Qualora il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, il regime di call­off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro (Agenzia delle entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 574).

Il caso di specie si riferisce ad un accordo grazie al quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario ed i beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell’acquirente designato.


Come chiarito dalle Note esplicative pubblicate dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019, il regime agevolativo di call­off stock disciplinato dall’articolo 17­bis della direttiva IVA “elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione ad un acquirente


destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito”.


A seguito dell’entrata in vigore del regime agevolativo in esame, recepito nell’ordinamento interno dal DLgs n. 191/2021:


– nessuna cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati all’atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro;


– si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.


Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e dell’acquirente), oggettivo (necessità che l’identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall’inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.


Per evitare un utilizzo distorto o, comunque, improprio dell’istituto, il legislatore dispone, altresì, che le movimentazioni (rectius, “il trasferimento”) di beni effettuate nell’ambito del regime di call­off stock siano annotate dal cedente e dal destinatario della cessione in un apposito registro ed indicate separatamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.


Il regime di call­off stock è operante laddove le condizioni previste siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

Ischia: stato d’emergenza con proroga degli adempimenti fiscali e contributivi


Deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato stampa 27 novembre 2022, n. 7)

L’ordinanza di Protezione civile, che seguirà alla dichiarazione dello stato di emergenza, prevede anche la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti a Ischia e per gli operatori economici dell’isola, mentre la proroga per il 2023 sarà disposta con norma di legge. Verrà anche prorogata la funzionalità della sezione distaccata di Ischia del Tribunale.
Inoltre, entro l’anno sarà approvato il “Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico” e, i ministri competenti effettueranno una attenta ricognizione delle risorse finanziarie già esistenti per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nazionale al fine di utilizzarle per intero, e del personale da dedicare a supporto dei Comuni, a cominciare dai più piccoli.

Una tantum a novembre per il CCNL Estetica

 



 


La prima tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere Spetta spetta con la busta paga del mese di novembre

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 viene corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro.


L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 3 soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.


L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.


Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.


L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Domanda congedo parentale lavoratori autonomi: aggiornamento procedura

L’Inps ha aggiornato la procedura telematica di richiesta dei congedi parentali al fine di consentire ai padri lavoratori autonomi di inoltrare le domande di congedo introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e in vigore dal 13 agosto 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265)

Come noto, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Tali novità, che sostanzialmente aumentano i diritti dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro per esigenze genitoriali e di assistenza familiari, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. In attesa degli aggiornamenti procedurali, l’Inps ha riconosciuto la possibilità di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.


Completato l’aggiornamento della procedura di presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, l’Inps ha precisato che:
– le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e il 25 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio n. 4265/2022);
– per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.


La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
– sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Con riferimento all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e al congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto la procedura non è ancora aggiornata. Fino all’aggiornamento gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Grafica-Editoria: prorogata l’iscrizione al Fondo “Salute Sempre”

Firmato il 26/10/2022, tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per la proroga dell’iscrizione automatica al Fondo sanitario “Salute Sempre”

Premesso che


Il CCNL 19 gennaio 2021, in scadenza a dicembre 2022, prevede che per gli anni 2021 e 2022 siano iscritti automaticamente al Fondo Salute Sempre tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Si concorda


di prorogare l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL. Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende, che prima dell’iscrizione al fondo-avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero.solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile


Si forniscono indicazioni sulla valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile (Ministero lavoro, comunicato 25 novembre 2022).

Relativamente alla comunicazione di lavoro agile, è richiesta la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.
Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici: 99992000 Ministeri; 99990000 Ditta Estera; 99990001 Studi Professionali/Altro.
Nell’ipotesi di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”.
I datori che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.

Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
– si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
– si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
– si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.


Contratto di collaborazione con progetto generico e conversione in contratto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all’invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.


 


La Corte d’Appello territoriale rigettava l’opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.


La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell’applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell’originario testo contemplasse due distinte ipotesi:


– la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;


– la secondo ricorreva nell’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all’art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.


Unioni civili: via libera per l’esenzione degli atti di separazione


L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L’art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.


Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.


Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di “negoziazione assistita”, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.


L’esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.


Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.


Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).


Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.


Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.