Decadenza agevolazioni per il tardivo invio della documentazione all’Enea


In caso di installazione di pannelli solari, l’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 344 ss, della legge n. 296 del 2006 relative agli interventi di riqualificazione energetica (Corte di cassazione – ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151).

A riguardo, i giudici della Corte hanno chiarito che l’art. 4, DM 19 febbraio 2007 si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera “pulita” risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la “diseguaglianza” sta nel riconoscimento, da parte dell’Enea, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente. La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’E. fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Non può sussistere dubbio invero, che un termine per la comunicazione della dichiarazione debba sussistere, non potendo l’Amministrazione finanziaria rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del contribuente circa quando fare valere la propria istanza di deduzione. Si osserva, ancora, come la legge preveda che l’Amministrazione finanziaria decade dalla possibilità di esercitare la propria funzione di controllo, allo scadere di termini brevi e tassativi, che non può pertanto lasciar decorrere in attesa delle scelte del contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, con proprie circolari (nn. 57/1998 e 131/1998), ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. Per i giudici della Corte, la scelta appare assolutamente condivisibile, perché è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.
Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha deliberato con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dal contribuente dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine utile per la sua presentazione.
Nel caso di specie, la contribuente non ha rispettato neppure quest’ultimo termine, esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria avevano pacificamente avuto inizio e si erano pure conclusi, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte della sua manifestata negligenza.


Ultima tranche di una tantum a novembre per il CCNL PMI Chimica Tessile

Con la retribuzione del mese di novembre spetta un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti)

L’accordo delle parti, ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza a tale data,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” è stato suddiviso in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Bonus 200 euro anche ai titolari di indennità di mobilità

Con il Messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, l’Inps riconosce che anche ai titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità spetta il bonus 200 euro. L’indennità sarà erogata nel mese di dicembre 2022.

La disciplina in materia di indennità una tantum 200 euro (art. 32, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) non annovera espressamente come beneficiari i soggetti percettori di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità.
Tuttavia, l’Inps ha ritenuto che gli stessi siano equiparabili ai titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
La mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
Stante l’analogia con i titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’Istituto ha previsto, dunque, il riconoscimento del cd. bonus 200 euro anche ai percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
In particolare, verrà riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Resta fermo il riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro ai titolari di trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022, come chiarito dall’Inps con circolare n. 127 del 2022.

Lavoro agile: comunicazione differita al 1° gennaio 2023


Con comunicato del 24 novembre 2022, il Ministero del lavoro ha reso noto che, l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile è stato prorogato al 1° gennaio prossimo.

Il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è stato differito al 1° gennaio 2023 in considerazione della necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.
Peraltro, a decorrere dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.


Bonus turismo: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate – risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


Rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori


L’Inps, con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4212, ha reso noto il rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori.


 


Il servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale – SPID di livello 2 o superiore, CNS o Carta di Identità Elettronica 3.0  – secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile.
Lo stesso servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.
L’accesso avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore.
La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando “Invio domanda”.
La selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
Nell’ipotesi di richiesta di pagamento dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario con la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.
L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID, CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
 


Accordi per l’innovazione: presentazione domande secondo sportello


Definiti le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione e definiti le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione nonché di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa» (Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Decreto 14 novembre 2022).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Sono finanziati i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
– Tecnologie di fabbricazione;
– Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
– Tecnologie abilitanti emergenti;
– Materiali avanzati;
– Intelligenza artificiale e robotica;
– Industrie circolari;
– Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
– Malattie rare e non trasmissibili;
– Impianti industriali nella transizione energetica;
– Competitività industriale nel settore dei trasporti;
– Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
– Mobilità intelligente;
– Stoccaggio dell’energia;
– Sistemi alimentari;
– Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
– Sistemi circolari;
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
– il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
– il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.


Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione. Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
La domanda di agevolazione e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto per l’apertura del secondo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.


Fornitura di gas: Iva al 5% anche per il gruppo di imprese


In un contratto di appalto che prevede in via principale l’esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici delle strutture sanitarie della Regione e, in via secondaria, la relativa fornitura di energia elettrica e gas naturale, il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 5% per il periodo gennaio-settembre 2022 (Agenzia Entrate – risposta 22 novembre 2022 n. 566).

Ai sensi dall’art. 1, co. 506, L 30 dicembre 2021 n. 234, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi, rispettivamente, al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.


La circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 ha precisato, per quanto di più specifico interesse nel caso di specie, che “L’aliquota IVA del 5 per cento è, quindi applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di usi industriali utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Ciò nell’ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’IVA e in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008, paragrafo 21, che ha sottolineato la volontà del legislatore di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini IVA al sistema adottato in materia di accise”.


Tanto premesso, la fattispecie contrattuale del caso di specie, sebbene abbia ad oggetto un servizio di natura complessa (composto da una serie eterogenea di attività connesse e funzionali alla gestione degli impianti delle SSX), è caratterizzata da una modalità di determinazione del corrispettivo spettante all’aggiudicatario distinta per ciascuna delle attività dallo stesso effettuate.


Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo dovuto dalle SSX all’aggiudicatario sia imputabile in via diretta e specifica a detta fornitura, sulla base delle quantità registrate dai contatori del distributore locale, si è dell’avviso che limitatamente a detta fornitura, componente del complessivo servizio reso nell’ambito del contratto Delta-ssx, sia possibile applicare l’aliquota del 5 per cento prevista, da ultimo, dall’art. 2 del decreto legge 30 giugno 2022 n. 80.


Autodichiarazione Temporary framework: modalità per operare lo scomputo da aiuti successivi


Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022(AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. (articolo 4, comma 3, DM 11/12/2021)
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
– Bonus tessile;
– Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
– CFP wedding, intrattenimento, horeca;
– CFP servizi di ristorazione collettiva;
– CFP discoteche e sale da ballo;
– Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
– Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
– Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
– indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
– indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
– nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
– nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
– nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

Enti di patronato: aggiornati i tracciati telematici delle domande Naspi e ANF agricoli

L’Inps ha aggiornato i tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare relative ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, utilizzati dagli Enti di Patronato (Messaggio 22 novembre 2022, n. 4211)

Sulla base dell’Accordo tecnico-operativo tra l’Inps e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, l’Istituto ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022, aggiornando la parte inerente all’informativa sulla materia.


Con particolare riferimento all’indennità di disoccupazione agricola, nell’informativa è stato specificato che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI.


Per quanto riguarda l’Assegno al nucleo familiare (ANF), attesa l’introduzione della disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230), nell’informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni ANF.
È stato altresì precisato che l’ANF è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori (art. 1, D.L. 8 giugno 2021, n. 79).


Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato tenendo conto delle implementazioni descritte ed è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine del sito intranet INPS, a disposizione esclusiva delle Strutture Inps.
Per gli Enti di Patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.