Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti


Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 – 17 ottobre 2022 (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 13 settembre 2022).

A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.


Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal



A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.


Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.


Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.


Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:









































































Livello

Dal 1/9/2022

Dal 1/9/2023

Dal 1/9/2024

Dirigente 142,03 142,03 209,43
Quadro 103,12 103,12 152,05
A1 87,94 87,94 129,67
A2 78,60 78,60 115,90
B1 69,26 69,26 102,13
B2 63,04 63,04 92,95
C1 56,42 56,42 83,20
C2 50,59 50,59 74,59
D1 44,36 44,36 65,41
D2 38,91 38,91 57,38
Operatore di Vendita di 1° Categoria 62,34 62,34 91,92
Operatore di Vendita di 2° Categoria 56,73 56,73 83,66
Operatore di Vendita di 3° Categoria 50,78 50,78 74,88
Operatore di Vendita di 4° Categoria 45,53 45,53 67,13


Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale









































































Livello

P.B.N.C.M. 1/9/2022

P.B.N.C.M. 1/9/2023

P.B.N.C.M. 1/9/2024

Dirigente 3.938,03 4.080,05 4.289,48
Quadro 2.859,12 2.962,23 3.114,28
A1 2.438,34 2.526,28 2.655,95
A2 2.179,40 2.258,00 2.373,90
B1 1.920,46 1.989,73 2.091,86
B2 1.747,84 1.810,87 1.903,82
C1 1.564,42 1.620,84 1.704,04
C2 1.402,59 1.453,17 1.527,76
D1 1.229,96 1.274,32 1.339,73
D2 1.078,91 1.117,82 1.175,20
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.728,42 1.790,75 1.882,67
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.573,05 1.629,79 1.713,44
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.407,98 1.458,76 1.533,64
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.262,33 1.307,85 1.374,98


A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.


Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.

Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.


Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it


i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).


L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.


I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.


il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.


L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.


Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.


In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.


Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.


Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto


 



Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona


Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:


– 3% dal 1° agosto 2022;


– 2% dal 1° gennaio 2023


Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.


Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:












 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00


Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.


RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.


Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport


22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)


 


Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.


Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.


Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione


Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.


Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS:


– dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.


Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.


Rinnovato il CIPL Edilizia Artigianato Bergamo

Rinnovato il 12 settembre 2022, tra la CONFARTIGIANATO Imprese Bergamo, la CNA di Bergamo, la CLAAI di Bergamo e la FeNEAL-UIL Bergamo, la FILCA-CISL Bergamo, la FILLEA-CGIL Bergamo, il CIPL per i dipendenti delle imprese artigiane edili per tutto il territorio della provincia di Bergamo, con scadenza il 31/12/2023.

Contributo gestione istituzionale Edilcassa Artigiana di Bergamo


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, in base a quanto disposto dal Protocollo Enti Bilaterali del 20 maggio 2019, per la copertura degli oneri riguardanti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa, viene stabilito, a decorrere dal 01 ottobre 2022, nella misura complessiva del 2,25%, di cui l’1,875 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico degli operai.

Contributo fondo Mutualizzazione di oneri vari


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina di mutualizzazione previsto dall’art 21 del CCNL edili artigiani e delle pmi edili ed affini, attualmente fissato nella misura dell’1,54%, viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura dello 0,54%.

Contributo Fondo mutualizzazione oneri Prevedi operai


Il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo, a carico dei datori di lavoro, istituito con accordo sindacale provinciale del 4 giugno 2003, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della mutualizzazione della percentuale a carico delle imprese a seguito dalla adesione dell’operaio al Prevedi, viene stabilito a decorrere dal 1 ottobre 2022 nella misura dello 0,20%.

Fondo mutualizzazione oneri Prevedi impiegati


Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore a Fondo Prevedi, a decorre dal 1 ottobre 2022, è costituito presso Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’importo della percentuale a carico delle imprese (ad oggi pari all’1,00%) determinata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a seguito della adesione volontaria a “Prevedi” da parte dell’impiegato iscritto ad Edilcassa.


Il contributo a carico dei datori di lavoro da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della disciplina prevista dal Regolamento delle Assistenze a favore degli impiegati iscritti ad Edilcassa Artigiana di Bergamo viene stabilito, a decorrere dal 1 ottobre 2022, nella misura dello 0,10%, di cui 0,08% a carico dei datori di lavoro e dello 0,02% a carico degli impiegati.
Sempre per gli impiegati, il contributo da versare ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri inerenti la gestione istituzionale di Edilcassa stessa viene stabilito, a decorrere dall’1 ottobre 2022, nella misura complessiva dello 0,60%, di cui 0,50 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico degli impiegati.


Assistenze Edilcassa


Si conferma che a decorrere dal 01 ottobre 2022 il contributo da versare da parte delle imprese ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori prestazioni a favore degli operai previsti dagli accordi nazionali è stato stabilito nella misura dello 0,45%, e che è parte dell’aliquota del 2,25% complessiva del contributo di gestione istituzionale di Edilcassa.
Pertanto il contributo versato ad Edilcassa Artigiana di Bergamo per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina prevista per il Regolamento delle Assistenze stabilito a favore degli operai, fissato a decorrere dal 1 ottobre 2020, nella misura complessiva dello 0, 45%, di cui 0,36% a carico dei datori di lavoro e dello 0,09% a carico dei lavoratori, viene abrogato a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Di conseguenza gli obblighi contributivi a favore di Edilcassa correlati al Fondo Assistenze cessano di operare a decorrere dal 1 ottobre 2022.


Aliquote contributive operai Edilcassa


Si stabilisce che dal 1 ottobre 2022 le percentuali di versamento alla Edilcassa, calcolate sugli elementi della retribuzione, così come previsto dai CCNL e dal CIPL, sono definite nelle seguenti misure:

– ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE: 4,43% a carico impresa
per il trattamento A.P.E. ordinaria


-ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: 0,20% a carico impresa


-COMITATO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO: 1,41% a carico impresa
di cui 0,76% per le attività statutarie del C.P.T.A.;
          0,05% per fornitura vestiario a titolari;
          0,20% per attività finanziamento RLS – RLST;
          0,40% per Sorveglianza Sanitaria.


-MUTUALIZZAZIONE ONERI VARI: 0,60% a carico impresa
di cui 0,54% per il trattamento in caso di malattia o infortunio e malattia professionale;
          0,06% per accordi interconfederali.


-CONTRIBUTO EDILCASSA: 2,25% totale
di cui 5/6 1,875% a carico impresa;
       e 1/6 0,375% a carico lavoratore.


-QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE:1,9344% totale
di cui 0,9672% a carico impresa;
       e 0,9672% a carico lavoratore.


– FONDO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI: 0,20% a carico impresa


– FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL: 0,60% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI: 0,20% a carico impresa


– FONDO NAZIONALE INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE: 0,10% a carico impresa


A decorrere dal 1 ottobre 2022. la contribuzione complessiva all’Ente sarà quindi pari all’11,9244% a cui va aggiunta la quota contrattualmente prevista per il trattamento per Ferie, Gratifica Natalizia e Riposi annui pari al 14,20% a carico impresa.


EVR – Elemento variabile della retribuzione


A partire dal 1 gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo integrativo, la nuova disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), quale premio variabile, da erogarsi di norma in quote mensili, tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, è concordata come segue.
Fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del presente contratto collettivo provinciale integrativo, la misura massima erogabile dell’EVR è fissata nel 4,00% dei minimi di paga nazionali in vigore alla data del 1° febbraio 2020.
Fermo restando che il presente accordo territoriale sarà sempre cedevole rispetto all’eventuale sopravvenuta diversa disciplina nazionale dell’istituto, le parti sottoscritte concordano che successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all’entrata in vigore del prossimo contratto integrativo provinciale, l’EVR sarà da calcolarsi nella misura percentuale del 4,00% da applicarsi sui minimi tabellari nazionali che risulteranno vigenti al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio di riferimento.


Indennità di mensa e trasporto operai


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 9,50 giornaliere.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 2,55 giornaliere.


Indennità di mensa e trasporto impiegati


A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di € 181,00 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2022 l’indennità di trasporto viene fissata nella misura di € 48,00 mensili.


INAIL: Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo


Dopo la temporanea chiusura del Servizio online > Denunce > DNL Temp, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione di tale servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online (Nota Inail 8493/2022).


 


Il datore di lavoro, che esercita lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.
La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.
A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, è disponibile in www.inail.it > Servizi online.

Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese


21 SETT 2022 Approvato il decreto Aiuti ter che rafforza le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese.

Le principali misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all’estensione del credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanziate per questi interventi verranno concentrate nei mesi di ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia.
Raddoppiati i benefici anche per gli impianti di risalita e in generale per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore mentre è stato previsto un contributo sociale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di cittadini che percepiscono redditi inferiori a ventimila euro lordi annui.
Sulle delocalizzazioni è, invece, stata approvata la misura che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti.
Nel decreto Aiuti ter è stata accolta anche la proposta di prorogare al prossimo 31 ottobre il termine per attivare la procedura di restituzione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente percepiti.